1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline del benessere di cui all'articolo 1, comma 2, che hanno svolto un'attività documentata nelle discipline del benessere corrispondente ai criteri e in possesso dei titoli stabiliti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 2, è riconosciuta, a richiesta, la qualifica professionale di operatore delle discipline del benessere.