Art. 7.
(Norma transitoria).

      1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline del benessere di cui all'articolo 1, comma 2, che hanno svolto un'attività documentata nelle discipline del benessere corrispondente ai criteri e in possesso dei titoli stabiliti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 2, è riconosciuta, a richiesta, la qualifica professionale di operatore delle discipline del benessere.